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Analisi e studi

RIFORMA COSTITUZIONALE: cosa prevede e perché bisogna votare NO al referendum di ottobre. Schema riassuntivo da studiare e divulgare (di Giuseppe PALMA)

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Ripropongo per i lettori di Scenarieconomici.it un mio breve schema riassuntivo sui contenuti della RIFORMA COSTITUZIONALE e su quelli che sono i suoi principali aspetti di CRITICITÀ, con particolare attenzione alle ragioni del NO al referendum costituzionale di ottobre.

In sintesi:

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COSA PREVEDE LA RIFORMA COSTITUZIONALE

  • SUPERAMENTO DEL BICAMERALISMO PARITARIO E INTRODUZIONE DEL BICAMERALISMO DIFFERENZIATOFUNZIONE LEGISLATIVA ASSEGNATA ALLA SOLA CAMERA DEI DEPUTATI (composta sempre da 630 membri), FATTA ECCEZIONE PER ALCUNE MATERIE IN CUI RESTA SALVO IL BICAMERALISMO PERFETTO (ad esempio in materia di REVISIONE COSTITUZIONALE). La CAMERA dei deputati sarà la sola a votare/revocare la FIDUCIA al Governo. Il Parlamento continuerà quindi ad essere composto da Camera dei deputati e Senato della Repubblica ma in un sistema di bicameralismo differenziato;
  • Il SENATO NON ESERCITERA’ PIU’ LA FUNZIONE LEGISLATIVA E NON VOTERA’ PIU’ LA FIDUCIA AL GOVERNO! RAPPRESENTERA’ LE ISTITUZIONI TERRITORIALI E SVOLGERA’ FUNZIONI DI RACCORDO TRA LO STATO E GLI ALTRI ENTI COSTITUTIVI DELLA REPUBBLICA, OLTRE CHE TRA STATO, GLI ALTRI ENTI COSTITUTIVI DELLA REPUBBLICA E UNIONE EUROPEA. Il nuovo SENATO sarà a COMPOSIZIONE VARIABILE74 consiglieri regionali e 21 sindaci (eletti con sistema di secondo livello, vale a dire dai Consigli regionali in conformità alle scelte espresse dagli elettori in occasione del rinnovo dei medesimi organi e secondo determinate modalità stabilite da una legge ad hoc), più altri 5 membri che potranno essere nominati dal Presidente della Repubblica (questi ultimi saranno nominati sulla base dei medesimi criteri attualmente previsti per la nomina presidenziale dei senatori a vita, ma rimarranno in carica solo per sette anni e non potranno essere rinominati), oltre agli ex Presidenti della Repubblica (che rimarranno senatori a vita) ed ulteriori senatori a vita già in carica al momento dell’entrata in vigore della riforma. I senatori NON PERCEPIRANNO alcuna INDENNITA’ AGGIUNTIVA ma godranno delle medesime IMMUNITA’ previste per i deputati. La Camera eleggerà 3 giudici della Corte Costituzionale, mentre il Senato 2;
  • MECCANISMO FUNZIONE LEGISLATIVA (in linea generale): ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati dovrà essere immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, potrà disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato potrà deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncerà in via definitiva (potrà discostarsene a maggioranza semplice). Qualora il Senato non disponesse di procedere all’esame o dovesse inutilmente decorrere il termine per deliberare, ovvero nel caso la Camera dei deputati si pronunciasse in via definitiva, la legge potrà essere promulgata (a tale procedimento sono previste alcune varianti e particolarità);
  • ELEZIONE del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: il Capo dello Stato continuerà ad essere eletto dal Parlamento, cioè da Camera e Senato in seduta comune (senza delegati regionali). Maggioranze richieste: 2/3 dei componenti nelle prime tre votazioni; 3/5 dei componenti dalla quarta alla sesta votazione; 3/5 dei votanti dalla settima votazione in avanti;
  • SOPPRESSIONE DEL CNEL e CANCELLAZIONE di ogni riferimento costituzionale alle PROVINCIE;
  • AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI di competenza della sola Camera dei deputati, mentre i TRATTATI che riguardano l’appartenenza dell’Italia all’UE resteranno di competenza di entrambe le Camere;
  • INTRODUZIONE DELL’ISTITUTO DEL “VOTO A DATA CERTA” [fatta eccezione per alcune materie, il Governo potrà chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l’attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all’ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione (termine differibile di non oltre quindici giorni, ma solo in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge)];
  • Riforma del Titolo V della Parte Seconda con introduzione della “clausola di supremazia” e di una particolare forma di REGIONALISMO DIFFERENZIATO;
  • RICORSO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE sulle LEGGI ELETTORALI;
  • significative MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI REFERENDUM (per quanto riguarda il referendum abrogativo, qualora fossero raccolte almeno 800.000 firme il referendum stesso risulterà valido se parteciperanno al voto il 50% più uno dei votanti alle ultime elezioni per la Camera dei deputati. Se invece fossero raccolte meno firme, ma comunque almeno 500.000, resta il quorum previsto dalla Costituzione vigente. E’ prevista inoltre una riserva di legge costituzionale per l’introduzione di referendum popolari propositivi e di indirizzo).

§§§

QUALI SONO I PRINCIPALI ASPETTI DI CRITICITA’ DELLA RIFORMA COSTITUZIONALE E PERCHÉ BISOGNA VOTARE “NO” AL REFERENDUM CONFERMATIVO 

  • REVISIONE COSTITUZIONALE AVVENUTA PER MANO DI UN PARLAMENTO (XVIIesima Legislatura) ELETTO CON LEGGE ELETTORALE DICHIARATA INCOSTITUZIONALE – Sentenza Corte Costituzionale n. 1/2014 (tutti i deputati e i senatori sono stati NOMINATI dalle segreterie di partito e non scelti direttamente dal popolo; la riforma è stata approvata grazie ad un numero di voti necessari e sufficienti provenienti da parlamentari eletti per effetto di un PREMIO DI MAGGIORANZA che la Consulta ha espressamente DICHIARATO INCOSTITUZIONALE). Vedesi anche Sentenza Corte di Cassazione n. 8878/2014;
  • La riforma TRADISCE LE INTENZIONI DEI PADRI COSTITUENTI secondo quanto previsto dall’art. 138 della Costituzione: i Padri Costituenti previdero la MAGGIORANZA ASSOLUTA IN SECONDA VOTAZIONE in una cornice ELETTORALE con SISTEMA PROPORZIONALE PURO (tanti seggi quanti sono i voti ottenuti in percentuale)! Questa riforma è stata approvata, anche in seconda deliberazione, grazie ad un numero di voti provenienti da parlamentari eletti con legge elettorale maggioritaria (porcellum) che prevedeva NON il proporzionale puro bensì l’assegnazione di un PREMIO DI MAGGIORANZA alla lista o coalizione che otteneva più voti (meccanismo, come si è visto, DICHIARATO INCOSTITUZIONALE);
  • RAPPORTO RIFORMA COSTITUZIONALE-ITALICUM: la nuova legge elettorale per l’elezione della Camera dei deputati prevede l’ASSEGNAZIONE DEL PREMIO DI MAGGIORANZA ALLA LISTA (e NON alla coalizione) che ottiene almeno il 40% dei voti, salvo prevedere un secondo turno di ballottaggio tra le prime due liste più votate qualora nessuna ottenesse al primo turno la predetta affermazione (con assegnazione, in entrambi i casi, di ben 340 seggi alla LISTA vincente). In un quadro istituzionale di “MONOCAMERALISMO IMPERFETTO” si rischia la DITTATURA DELLA MAGGIORANZA MONO-LISTA (e forse anche MONO-COLORE);
  • RISCHIO DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA per mano della sola LISTA assegnataria del PREMIO DI MAGGIORANZA: dalla settima votazione in avantiqualora una sola PARTE DELLE OPPOSIZIONI NON PARTECIPASSE AL VOTOil Capo dello Stato potrebbe essere espressione della sola MONO-LISTA premiale (si consideri l’esempio che la maggioranza camerale e senatoriale appartenga alla medesima lista), e ciò inciderebbe pesantemente sui democratici equilibri istituzionali (ASSENZA DI PESI E CONTRAPPESI). Esempio pratico: il plenum per l’elezione del Presidente della Repubblica è dato da 630 deputati + 100 senatori = 730 (quantomeno in teoria). Se in una qualsiasi votazione successiva alla sesta i votanti fossero ad esempio 650 (perché una parte delle opposizioni decide, per i più svariati motivi, di non partecipare al voto), il Presidente della Repubblica risulterebbe eletto con appena 390 voti, cioè con i 3/5 dei votanti previsti dalla riforma a partire dalla settima votazione (340 deputati della lista vincente + 51 senatori del medesimo colore politico della lista premiale della Camera = 391)! Al cospetto di questa riforma costituzionale e dell’Italicum, al fine di garantire un adeguato sistema di garanzie, occorreva l’elezione diretta del Presidente della Repubblica (da svolgersi in un momento diverso dall’elezione del corpo legislativo);
  • Il nuovo SENATO non sarà eletto direttamente dal popolo (bensì con sistema di secondo livello), eppure ad esso è stata attribuita– in un quadro residuo di bicameralismo perfetto – la funzione di REVISIONE COSTITUZIONALE;
  • Il nuovo ISTITUTO DEL “VOTO A DATA CERTA, collocato nella cornice istituzionale rappresentata dal combinato disposto riforma costituzionale-Italicumincide negativamente sul ruolo del Parlamento ad esclusivo vantaggio del Governo, e ciò produrrà negative ripercussioni sui democratici equilibri istituzionali tra potere legislativo e potere esecutivo;
  • Una riforma così ampia avrebbe dovuto provvedere ad eliminare lo scempio della costituzionalizzazione del vincolo del pareggio di bilancio avvenuta nel 2012 (art. 81 Cost. novellato da Legge costituzionale n. 1/2012), ma purtroppo così non è stato!
  • In merito alle proposte di legge di INIZIATIVA POPOLARE, la riforma triplica il numero minimo di sottoscrizioni necessarie perché il popolo eserciti l’iniziativa delle leggi (dalle attuali 50.000 firme a ben 150.000);
  • La “democrazia decidente” sbandierata dai FIGLI DESTITUENTI è strettamente funzionale alle indicibili esigenze dell’Unione Europea, la quale ha bisogno di Istituzioni nazionali che decidano in fretta (soprattutto su temi che ledono i “principi supremi” sui quali si fonda la Costituzionea prescindere dai democratici equilibri istituzionali.

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Tutti coloro che intendono bocciare in sede referendaria la RIFORMA COSTITUZIONALE dei FIGLI DESTITUENTI potranno stampare questo mio lavoro e divulgarlo!

Muoviamoci. ADESSO!

Coloro che invece volessero approfondire l’argomento, potranno acquistare e leggere il mio libro per intero nella sua versione integrale, disponibile sia in formato e-book che in versione cartacea:

Giuseppe PALMA

FIGLI DESTITUENTI. I gravi aspetti di criticità della RIFORMA COSTITUZIONALE

FIGLI DESTITUENTI di Giuseppe Palma

Editrice GDS, Vaprio d’Adda (MI); 21 gennaio 2016 in formato e-book, 10 marzo 2016 in versione cartacea.

Genere: saggio giuridico (diritto costituzionale)

Autore: Giuseppe PALMA

L’e-book è acquistabile in tutte le librerie on-line (tra le quali Amazon, Feltrinelli, Mondadori, Hoepli, Libreria Universitaria e tantissime altre…). Costo € 2,49 (in alcuni momenti sarà disponibile, seppur solo per brevi periodi, a soli € 0,99)

e tantissime altre…

Il libro è disponibile anche nell’edizione cartacea (a partire dal 10 marzo 2016) al costo di € 10,00 (salvo eventuali sconti delle librerie on-line):

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Ad ottobre occorrerà essere tutti compatti e votare NO al referendum costituzionale!

 

Giuseppe PALMA

Avvocato e scrittore

 

 


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