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Analisi e studi

“LA PIU’ BELLA DEL MONDO”: ROBERTO BENIGNI HA DETTO UNA SERIE DI IDIOZIE E FALSITA’. ECCO LE PROVE (di Giuseppe PALMA)

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2 giugno 2016. Settantesimo anniversario della Repubblica italiana. L’ “intellettuale salariato” Roberto Benigni va in prima serata su Rai 1 per spiegare i principi fondamentali della “più bella del mondo” (trasmissione già andata in onda nel 2012). Quando giunge al commento dell’art. 11 della Costituzione (quello sulle limitazioni di sovranità), ecco che il Roberto nazionale (si fa per dire!) esplicita una serie di idiozie e falsità che contrastano ampiamente sia con i lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, sia con le intenzioni dei Padri Costituenti!

A tal proposito, riporto qui di seguito uno stralcio del contenuto del mio libro “IL TRADIMENTO DELLA COSTITUZIONE. Dall’Unione Europea agli Stati Uniti d’Europa. La rinuncia alla sovranità nazionale” (Edizioni Sì, Cesena, 2016), in merito ad alcuni interventi dei Padri Costituenti in sede di commissione per la Costituzione (che elaborava un progetto per la Costituzione) da presentare all’aula dell’Assemblea Costituente. Iniziamo con due interventi del 3 dicembre 1946:

  1. Mario Cevolotto: “non ha niente in contrario alla prima parte dell’articolo, il cui concetto è stato già adottato in altre Costituzioni (n.d.s. il ripudio della guerra). Nutre invece forti dubbi sulla seconda parte perché, pur essendo convinto che in relazione all’Organizzazione delle Nazioni Unite potranno stabilirsi delle norme per cui tutti gli Stati debbano consentire a limitazioni della loro sovranità, non vede il motivo di introdurre nella Costituzione un principio di questo genere, che, a suo avviso, è piuttosto materia di trattative e di rapporti internazionali (n.d.s. ovvero non era disponibile ad autorizzare a livello costituzionale limitazioni preventive di sovranità che voleva fossero valutate caso per caso). Data la variabilità dei rapporti internazionali, pensa che farne cenno nella Costituzione vorrebbe dire cristallizzare una materia che è di per se stessa mutevole. Per queste ragioni, propone di limitare l’esame e l’eventuale approvazione alla sola prima parte dell’articolo”.
  2. Camillo Corsanego: “prega l’onorevole Cevolotto di recedere dalla sua opposizione alla seconda parte dell’articolo. Gli sembra infatti opportuno affermare nella Costituzione questo principio dell’autolimitazione della sovranità, in considerazione che quasi tutte le rovine che si sono verificate in questi ultimi tempi, sono dovute alla protervia con cui ogni Stato ha voluto sostenere in modo assoluto, senza limitazioni, la propria sovranità. Se si vuole veramente arrivare ad un lungo periodo di pace tra i popoli, bisogna invece che le Nazioni si assoggettino a norme internazionali che rappresentino veramente una sanzione. Fare una Costituzione moderna che finalmente rompa l’attuale cerchio di superbia e di nazionalismo, e sia una mano tesa verso gli altri popoli, nel senso di accettare da un lato delle limitazioni nell’interesse della pace internazionale e col riconoscere dall’altro un’autorità superiore che dirima tutte le controversie (n.d.s. Vi era favore ad una limitazione di quelle sovranità che avevano effetti all’esterno del territorio italiano), gli sembra che sarebbe mettere la Repubblica italiana tra i pionieri del diritto internazionale”.

Appare dunque evidente che il concetto di limitazione riguardasse solo l’O.N.U., di cui peraltro i Costituenti non mancarono di evidenziarne le criticità specie per la posizione di preminenza delle potenze vincitrici che rendevano di fatto inapplicata la richiesta “reciprocità” nelle limitazioni (cit. Marco Mori).

Successivamente, il 24 gennaio 1947, la commissione per la Costituzione riunita in seduta plenaria esaminava il progetto di Costituzione, ed ancora una volta il concetto tra pace e limitazioni di sovranità emergeva come un unicum inscindibile. Si volevano limitazioni unicamente a tale esclusivo fine, non volendo in alcun modo menomare la sovranità e l’indipendenza del Paese attraverso qualsivoglia asseto istituzionale di stampo federalistico.

L’On. Meuccio Ruini dava dunque lettura di quello che allora era numerato come articolo 4 del progetto di Costituzione a cui seguiva la verbalizzazione del dibattito:

“L’Italia rinunzia alla guerra come strumento di conquista e di offesa alla libertà degli altri popoli e consente, a condizione di reciprocità e di eguaglianza, le limitazioni di sovranità necessarie ad un’organizzazione internazionale che assicuri la pace e la giustizia per i popoli”.

Avverte che su questo articolo, l’onorevole Lussu ha presentato un emendamento, consistente nel sostituire all’espressione “organizzazione internazionale” l’altra “organizzazione europea ed internazionale”.

Lussu chiarisce lo spirito del suo emendamento, che è l’espressione del desiderio manifestato da alcune correnti politiche esistenti in Italia ed anche da parecchi colleghi dell’Assemblea Costituente. Il desiderio è quello di non escludere la possibilità che, in un futuro prossimo o lontano, sia possibile dare un’organizzazione federalistica all’Europa. Per questa esigenza, appunto, sarebbe opportuno introdurre nella Costituzione questo riferimento ad una concezione federalistica limitata eventualmente anche all’ambito europeo”.

Il Presidente Ruini poneva ai voti l’emendamento presentato dall’onorevole Lussu che NON VENIVA APPROVATO (avete capito??? Non veniva approvato!!!).

Questo rimarca ancora una volta che, seppur vi furono certamente tesi che pendevano verso un’Europa unita o federale, esse non ebbero il sopravvento tanto che anche l’idea stessa di acconsentire a qualsivoglia limitazione di sovranità, dunque anche oltre il fine della pace, venne parimenti scartata.

Fu invece, come già detto, approvata l’immutabilità della forma repubblicana dello Stato ex art. 139 Cost., accantonando così (definitivamente) ogni progetto di “Stati Uniti d’Europa” o di federazione di Stati europei.

Il concetto è esplicitato chiaramente dalla relazione di accompagnamento al progetto di Costituzione redatta dall’On. Meuccio Ruini in cui si legge testualmente:

La Costituzione, dopo aver affermato il concetto della sovranità nazionale, intende inquadrare nel campo internazionale la posizione dell’Italia: che dispone il proprio ordinamento giuridico in modo da adattarsi automaticamente alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Rinnegando recisamente la sciagurata parentesi fascista l’Italia rinuncia alla guerra come strumento di conquista e di offesa alla libertà degli altri popoli. Stato indipendente e libero, l’Italia non consente, in linea di principio, altre limitazioni alla sua sovranità, ma si dichiara pronta, in condizioni di reciprocità e di eguaglianza, a quelle necessarie per organizzare la solidarietà e la giusta pace fra i popoli. Contro ogni minaccia di rinascente nazionalismo, la nostra Costituzione si riallaccia a ciò che rappresenta non soltanto le più pure tradizioni ma anche lo storico e concreto interesse dell’Italia: il rispetto dei valori internazionali”.

Non solo, dunque, venivano scartate apertamente le cessioni di sovranità, ma addirittura anche le limitazioni erano in linea di principio vietate, fatte salve quelle direttamente formulate in condizioni di reciprocità tra Nazioni aventi il solo scopo del raggiungimento e del mantenimento della pace.

Il 24 marzo 1947, in seno all’Assemblea Costituente, si arrivò dunque alla definitiva approvazione dell’attuale formulazione dell’art. 11 Cost., da interpretarsi correttamente secondo quanto sinora argomentato.

Ciò detto, è molto frequente nella comunicazione politica di regime, soprattutto negli ultimi tempi, che si parli di “superamento degli Stati Nazionali” in favore di un unico Stato europeo che – con la totale “integrazione” politica, militare, fiscale e bancaria – eserciterebbe il potere di imperio in luogo dei 28 Paesi dell’Unione. Tale eventualità, oltre ai gravi aspetti di criticità di natura costituzionale sinora evidenziati e che qui di seguito si riassumeranno, collide aspramente anche con i concetti di Patria e Nazione espressamente richiamati dalla Costituzione stessa (es. artt. 52, 59 e 67 Cost.), oltre che con l’esplicito dovere di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione richiesto a tutti i cittadini dal primo comma dell’art. 54 Cost. A tal proposito faccio notare che sia l’art. 52 che l’art. 54 Cost., essendo rubricati nella Parte Prima della Carta, non possono essere oggetto – se non in melius – di revisione costituzionale.

Tutto ciò premesso, l’eventuale costruzione degli “Stati Uniti d’Europa” (con relativa cessione della sovranità politica, militare, fiscale e bancaria) è del tutto INCOMPATIBILE con la nostra Costituzione, e, in particolar modo:

  • con i principi inderogabili sui quali trova fondamento la Costituzione primigenia, cioè con i “principi supremi” dell’Ordinamento costituzionale (tra i quali vanno annoverati sia i Principi Fondamentali rubricati dall’art. 1 all’art. 12 Cost., sia alcuni principi che trovano specificazione nella Parte Prima della Carta);
  • con il concetto di Stato (Repubblica democratica) la cui sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, quindi anche con quelle norme contenute nella Parte Prima della Carta che specificano l’esercizio dei rapporti politici, oltre che con quelle norme contenute nella Parte Seconda che specificano gli organi costituzionali deputati all’esercizio della sovranità popolare, dettagliandone – appunto – limiti e forme;
  • con le condizioni poste dall’art. 11 Cost. alle limitazioni di sovranità, secondo le intenzioni dell’Assemblea Costituente;
  • con il più ampio significato di “forma repubblicana” che, ai sensi dell’art. 139 Cost., non può essere oggetto di revisione costituzionale, quindi non può subire stravolgimenti in favore di organismi sovranazionali (estranei al dettato costituzionale e alle intenzioni dell’Assemblea Costituente) atti ad esercitare al posto della Repubblica un imperium sul quale la Costituzione non consente né limitazioni né tantomeno cessioni.

§§§

Quanto sopra riportato è altresì puntualmente riscontrabile e rinvenibile – anche in modo più ampio – in un altro libro, che vede come autore il collega Marco MORI: “IL TRAMONTO DELLA DEMOCRAZIA. Analisi giuridica della genesi di una dittatura europea” (Agorà & Co., 2016).

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Roberto Benigni di Costituzione non sa nulla. Ma proprio nulla. E’ evidente che non ha nemmeno letto i lavori preparatori dell’Assemblea Costituente, ma pontifica ugualmente sciocchezze in prima serata grazie alla servile disponibilità di un servizio pubblico in mano al Governo Renzi e al capitale internazionale…

Caro Roberto Benigni, limitati a leggere Dante e giù le mani dalla Costituzione. Non ne sei degno!

Giuseppe PALMA

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Letture che contrastano le idiozie e le falsità di Roberto Benigni:

 

Giuseppe PALMA

IL TRADIMENTO DELLA COSTITUZIONE. Dall’Unione Europea agli Stati Uniti d’Europa: la rinuncia alla Sovranità Nazionale

trad

Autore Giuseppe PALMA

Genere: saggio giuridico (diritto dell’Unione Europea e diritto costituzionale)

Prefazione del prof. Antonio Maria RINALDI

Edizioni di Cesena, febbraio 2016.

Il libro, al momento, è disponibile solo in versione cartacea (successivamente sarà disponibile anche in formato e-book). Per acquistarlo con facilità e comodamente da casa, è possibile effettuare l’ordine direttamente dal sito della casa editricehttp://www.edizionisi.com/libro_titolo.asp?rec=157&titolo=Il_Tradimento_della_Costituzione

Nei prossimi giorni sarà possibile acquistare il libro anche attraverso le principali librerie on-line (es. Amazon, Feltrinelli, Libreria Universitaria, Mondadori etc…)! Costo: € 10,00.

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Marco MORI

IL TRAMONTO DELLA DEMOCRAZIA.

Analisi giuridica della genesi di una dittatura europea, Agorà & Co., 2016

Prefazione di Magdi Cristiano Allam

Introduzione di Giuseppe Palma

tramonto della democrazia

Il libro (disponibile in formato cartaceo) è acquistabile su ibs.ithttp://www.ibs.it/code/9788897461678/mori-marco/tramonto-della-democrazia-analisi.html al costo di € 17,10.

Genere: saggio giuridico (diritto dell’Unione Europea e diritto costituzionale)

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Giuseppe PALMA

IL MALE ASSOLUTO. Dallo Stato di Diritto alla modernità Restauratrice. L’incompatibilità tra Costituzione e Trattati dell’UE. Aspetti di criticità dell’Euro

il male assoluto

Autore: Giuseppe PALMA

Editrice GDS, ottobre 2014

Disponibile in formato e-book (€ 1,99) e in formato cartaceo (€ 10,50)

Elenco di alcune librerie on-line presso le quali acquistare il libro:

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Giuseppe PALMA

€UROCRIMINE

Cos’è la MONETA UNICA e come funziona. Soluzioni giuridiche per uscire dall’€uro” (dossier in e-book)

cover eurocrimine

Editrice GDS, aprile 2016 (formato e-book)

Genere: dossier (diritto ed economia)

L’e-book è acquistabile – al prezzo di € 1,99 – in tutte le librerie on-line:

L’elenco delle librerie on-line verrà continuamente aggiornato.

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Giuseppe PALMA

FIGLI DESTITUENTI. I gravi aspetti di criticità della RIFORMA COSTITUZIONALE,

FIGLI DESTITUENTI di Giuseppe Palma

Editrice GDS, Vaprio d’Adda (MI), 21 gennaio 2016 (e-book)

Genere: saggio giuridico (diritto costituzionale)

Prefazione di Marco MORI

L’e-book è acquistabile in tutte le librerie on-line (tra le quali Amazon, Feltrinelli, Mondadori, Hoepli, Libreria Universitaria e tantissime altre…) al costo di € 2,49.

e tantissime altre…

Il libro è disponibile anche nell’edizione cartacea

(alcune librerie):

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Non ne possiamo più degli “intellettuali salariati”!

Giuseppe PALMA

avvocato giuseppe palma


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