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IL REATO DI NEGAZIONISMO E’ INCOSTITUZIONALE! Analisi giuridica di Giuseppe PALMA

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Il Parlamento italiano ha approvato, in via definitiva, il REATO DI NEGAZIONISMO, vale a dire un aggravante della Legge Mancino rispetto ai reati di discriminazione razziale e di stampo xenofobo.

Questa nuova legge introduce la pena della reclusione da 2 a 6 anni nei casi in cui la propaganda, l’istigazione e l’incitamento si fondino “in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra” secondo la definizione dello statuto della Corte penale internazionale. In particolare, la legge stabilisce che sono punite le condotte di propaganda, istigazione e incitamento “commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione”.

Un vero e proprio obbrobrio giuridico, forse senza precedenti.

Del resto, a parere di chi scrive, questa legge è palesemente INCOSTITUZIONALE, infatti vìola apertamente il primo comma dell’art. 33 della Costituzione: “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”.

Ciò detto, considerato che il reato si concretizza solo se commesso in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, appare logico che la norma metta letteralmente il bavaglio alla libera ricerca scientifica, la quale – in quanto tale – non può subire limitazione alcuna, né di rango legislativo né tantomeno di matrice giudiziaria.

A questo punto se uno storico, o anche un qualsiasi cittadino, dovesse svolgere una libera ricerca scientifica sulla Shoah evidenziandone (ad esempio) un ridimensionamento della portata, e quindi divulgasse la predetta ricerca attraverso la pubblicazione di un libro, rischierebbe – stando alla lettera della norma – l’incriminazione!

Follia pura!

Tuttavia, stando a quanto previsto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, il cittadino che si cimentasse nella ricerca di cui sopra non dovrebbe rischiare nulla in sede penale qualora concorressero i tre elementi individuati dalla stessa Suprema Corte nel 1994 a proposito del cosiddetto “metodo scientifico”. Il giudice, pertanto, “ha il solo compito di stabilire la natura scientifica dell’opera, nella sua rigorosa formalità, per il metodo, lo stile ed il contenuto: dato, quest’ultimo, da recepire nella sua formale rappresentazione, senza pretesa di verifica alcuna dell’ipotesi scientifica, non consentita nella sede giudiziaria” (Cass., Sez. V, 24 febbraio 1994, Guarducci).

Ma come fa il giudice a stabilire, da un punto di vista prettamente formale, se un’opera sia o meno scientifica? Una risposta esaustiva è stata fornita dalla stessa Suprema Corte di Cassazione, la quale ha affermato (Cit. Cass., Sez. V, 24 febbraio 1994, Guarducci) che “in tema di diffamazione a mezzo stampa, per l’attività di scienza opera il principio di libertà fissato dall’art. 33 della Costituzione, senza lo specifico condizionamento della verità del fatto riconosciuto dalla giurisprudenza per la manifestazione del pensiero […]”. Premesso pertanto che l’attività scientifica non può subire limiti, in tema ad esempio di opera storiografica il Tribunale di Rimini (Sentenza del 15 luglio 1998 emessa a seguito del procedimento penale nei confronti dello scrittore Gianfranco Stella) ha tracciato taluni punti fermi in grado di individuare alcuni requisiti al fine di stabilire, da un punto di vista prettamente formale, se l’opera è da considerarsi o meno di tipo scientifico sulla base dei criteri fissati dalla Suprema Corte, vale a dire il metodo, lo stile e il contenuto. Il giudice, pertanto, deve innanzi tutto tener conto della qualità personale dell’Autore (competenze, titoli di studio, esperienze lavorative o professionali, eventuali precedenti pubblicazioni etc…), poi della natura della materia trattata (elemento fondamentale perché ogni tematica può avere risvolti diversi da altre), dello stile utilizzato nello scrivere il testo (dove per uno stile formalmente corretto si intende l’uso di un linguaggio pacato quale è quello proprio della critica, attività dello spirito specificatamente intellettuale) e del contenuto vero e proprio del testo, in ordine al quale tuttavia il giudice non può mai entrare nel merito dell’ipotesi scientifica avanzata dall’Autore. Il merito dell’ipotesi scientifica, infatti, non è materia che può essere soggetta ad un controllo da parte dell’Autorità Giudiziaria, la quale, se lo facesse, minerebbe i fondamenti stessi dello Stato democratico. Per quanto riguarda il contenuto, quindi, il giudice può solo individuare – prendiamo ad esempio un libro o un articolo di storia – l’oggettività con la quale l’Autore presenta il contenuto stesso del testo e se all’interno del medesimo siano state indicate le fonti sulle quali si basa il contenuto stesso del testo, siano esse di carattere bibliografico, documentale e/o testimoniale.

Se la pubblicazione ha in se queste caratteristiche, è pertanto da considerarsi di carattere scientifico, quindi rientrante nella sfera senza limiti solennemente tracciata dall’art. 33 co. I della Costituzione (“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”) e non soggetta ad alcun tipo di controllo in sede giudiziaria, con la conseguenza che all’Autore – in tal caso – non è mai ascrivibile alcuna tipologia di contestazione da parte degli organi di giustizia. Sarà semmai la comunità scientifica di riferimento o eventualmente altri autori, se lo riterranno opportuno, a confutarne l’ipotesi scientifica con un lavoro di segno anche parzialmente opposto.

Per di più, a proposito del significato della disposizione di cui all’art. 33 co. I della Costituzione, è ormai pacificamente condiviso – sia in dottrina che in giurisprudenza – che le locuzioni “arte” e scienza” debbano godere della più ampia interpretazione ed estensione applicativa.

 

Tutto ciò premesso, i parlamentari che hanno approvato il reato di negazionismo dovrebbero tornare tra i banchi dell’Università perché nulla sanno!

Per il bene della scienza e della ricerca storica mi auguro che, seppur tra qualche anno, la Corte Costituzionale provveda a caducare questa norma del tutto stupida e dannosa per la ricerca scientifica!

 

Avv. Giuseppe PALMA

 

 

 


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