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Il 25 ottobre il Tribunale di Roma deve fermare il colpo di Stato in corso!

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A pochi giorni dall’attesa udienza del 25.10, in cui il Tribunale di Roma deciderà circa il ricorso promosso da Alternativa per l’Italia contro la riforma Costituzionale, al fine di impedirne l’approvazione a prescindere dall’esito del referendum, l’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio.

Le tesi difensive di controparte sono quelle previste e prevedibili: difetto di giurisdizione del G.O., carenza di interesse ad agire e nel merito si afferma che il Parlamento è pienamente legittimo.

Ecco la nostra memoria di replica che si aggiunge all’atto introduttivo che già trovate su questo sito.

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TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

MEMORIA AUTORIZZATA DI REPLICA

RG 62091/16

Nell’interesse di

Senatrice Paola De Pin

Prof. Antonio Maria Rinaldi

-ricorrenti-

Avv. Marco Mori

Avv. Luigi Pecchioli

Avv. Giuseppe Palma

CONTRO

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento

-resistenti-

Avv. Vincenzo Nunziata

Avv. Alessandro Jacoangeli

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Letta e contestata la comparsa avversaria si sottopongono a Giustizia le seguenti repliche, benché lo stesso ricorso introduttivo sia ampiamente sufficiente a tale fine.

1. In merito all’asserita nullità della domanda ex art. 164 c.p.c. per vizio dell’editio actionis e mancato coordinamento tra petitum e causa petendi.

La prima eccezione avversaria consente immediatamente a questa difesa di ribadire quali sono i diritti di rango costituzionale che i ricorrenti hanno visto calpestati dall’attuale Governo.

Non si parla della sola lesione del diritto di voto, ma del fondamento stesso della democrazia: dell’appartenenza al popolo della sovranità e della definitività di tale brocardo quale parte integrante della forma Repubblicana, immutabile, dello Stato (ex art. 139 Cost., norma di cui si deduce parimenti la lesione).

Si parla dunque della lesione macroscopica degli artt. 1 e 139 Cost. e della conseguente usurpazione del potere politico (reato ex art. 287 c.p.), posta in essere dopo l’accertamento compiuto dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 8878/14, ha certificato che in Italia si è verificata la grave ed oggettiva alterazione dei principi di rappresentatività democratica.

Il Parlamento, come scolpito nel progetto della nostra Costituzione, non è sovrano di per sé, ma lo è solo in forza della delega che il vero detentore della sovranità, il popolo, gli conferisce a seguito dell’esercizio del voto in forma legittima.

I diritti che si faranno valere nella successiva causa di merito sono dunque principi fondamentali del nostro ordinamento, quali la sovranità, un diritto notoriamente plurisoggettivo, ed i diritti inalienabili dei ricorrenti ad esercitare detta sovranità attraverso il voto, diretto, eguale, libero e personale (artt. 48, 56 e 58 Cost.).

Qualora la riforma, anzi la deforma della nostra Costituzione, andasse in porto, tali diritti non solo sarebbero ulteriormente lesi, con ogni consequenziale riflesso in punto risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, ma ne risulterebbero irrimediabilmente compromessi.

Infatti la riforma subordina, per sempre e definitivamente, il nostro ordinamento alle norme dell’Unione Europea, termine che per la prima volta entra in Costituzione con tale forza. A ciò consegue che l’appartenenza al popolo italiano della sovranità sul proprio territorio verrà definitivamente cancellata.

Lo scopo della riforma infatti, come dichiarato dal Governo a pag. 1 della relazione preparatoria alla stessa, è: l’esigenza di adeguare l’ordinamento interno alla recente evoluzione della governance economica europea e alle relative stringenti regole di bilancio” (Doc. 3).

Ovvero l’obiettivo è obbligarci a rispettare gli ordini che l’Europa ci impartisce a prescindere da un’eventuale volontà contraria del popolo.

Qual è la differenza tra tutto ciò e l’attuale assetto costituzionale è facile a dirsi e certifica come l’art. 1 Cost. stia per essere per sempre demolito, non si possono trovare termini tecnici più adatti.

Oggi le norme internazionali entrano nell’ordinamento automaticamente, qualora generalmente riconosciute, in forza dell’art. 10 Cost. Tuttavia esiste un limite invalicabile che tutte le norme di diritto internazionale, tra cui anche quelle dell’Unione Europea, debbono rispettare, pena la loro incostituzionalità.

Trattasi del concetto dei cd. “controlimiti” all’ingresso nel nostro ordinamento del diritto internazionale affermato dalla Corte Costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 238/14, nella quale si è ribadito come anche le norme UE debbano fermarsi e cedere il passo allorquando sono in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento ed i diritti inalienabili dell’uomo.

In tali casi è la Corte Costituzionale ad avere la facoltà di decidere circa l’incostituzionalità delle norme dell’Unione Europea.

L’appartenenza al popolo italiano della sovranità sul territorio italiano è uno di questi principi fondamentali, e dunque un controlimite all’ingresso delle norme dell’Unione Europea nel nostro ordinamento.

La riforma invece, intervenendo tra gli altri sugli artt. 55, 70 e 117 Cost., obbligherà in futuro ad uniformare l’intera attività legislativa nazionale alle decisioni di Bruxelles mutando la forma dello Stato, anch’essa azione contraria all’art. 139 Cost. ed al codice penale.

In sostanza la legge costituzionale che si tenta di fermare cancellerà la volontà popolare da qualsivoglia processo legislativo nazionale, tanto è vero che la stessa relazione preparatoria alla riforma conferma come l’Europa, con i suoi vincoli di bilancio, già oggi abbiano inciso profondamente sulla forma di Stato.

Ieri tale stato di cose non era legittimo ed era passibile di essere dichiarato incostituzionale, oggi invece si cristallizzerà nell’ordinamento.

Testualmente da pag. 1 della relazione preparatoria: Negli ultimi anni il sistema istituzionale si è dovuto confrontare con potenti e repentine trasformazioni, che hanno prodotto rilevanti effetti sui rapporti tra Governo, Parlamento e Autonomie territoriali, incidendo indirettamente sulla stessa forma di Stato e di Governo, senza tuttavia che siano stati adottati interventi diretti a ricondurre in modo organico tali trasformazioni entro un rinnovato assetto Costituzionale”.

L’Ill.mo Giudicante non dovrà dunque valutare se la forma di Stato, immutabile ex art. 139 Cost., sia o meno effettivamente in pericolo, ma dovrà considerare come elemento di fatto già provato, con aperta confessione stragiudiziale, che la riforma serve per rendere lecito un assetto istituzionale già applicato di fatto, che oggi sarebbe però contrario ai principi fondamentali della Carta.

Da domani, ai sensi dell’art. 117 Cost., ogni attività legislativa dello Stato e delle Regioni dovrà uniformarsi al diritto dell’Unione Europea di cui il Senato diverrà, ex art. 55 Cost., l’organo di “attuazione”.

Ecco perché è fondamentale, anticipando anche quanto diremo infra in merito al periculum che fonda l’odierno ricorso ex art. 700 c.p.c., fermare senza se e senza ma questo atto eversivo della forma Repubblicana dello Stato.

Da domani il popolo italiano non sarà più sovrano sul proprio territorio e ricordiamo come la sovranità interna fosse considerata, sempre nel progetto di costituzione, come assolutamente incomprimibile dai nostri Padri Fondatori, mentre le limitazioni (e dunque non le cessioni di sovranità che restano sic et simpliciter reato ex artt. 241 e 243 c.p.), a cui si apriva le porte con il dettato dell’art. 11 Cost., riguardavano solo l’adesione dell’Italia ad un organismo che assicurasse la pace e la giustizia tra le nazioni, ovvero si voleva limitare la sovranità, in condizioni di reciprocità, solo quando essa finiva con il travalicare i nostri confini nazionali e ciò al fine specifico ed unico di aderire all’O.N.U.

Oggi si vuole che addirittura le autonomie locali si adeguino a Bruxelles.

Dopo il 4 dicembre, nella denegata e non creduta ipotesi di una vittoria del “Sì”, dietro la “becera propaganda” del risparmio e della semplificazione (nessuno dice che la riforma serve a rendere interno al nostro ordinamento il vincolo esterno UE), l’esercizio del diritto di voto degli esponenti, come di ogni altro cittadino, anche quello dell’Ill.mo Giudicante e del Collega Avvocato di Stato, diverrà completamente inutile.

Le decisioni saranno prese da organismi sovranazionali che metteranno le democrazie di fronte al fatto compiuto non più per fatti concludenti, ma per norma costituzionale e, per ciò che ci interessa circa il petitum di questa causa, la sovranità ed il suo normale esercizio attraverso il voto saranno svuotate di ogni significato.

La domanda dunque non solo non è pretestuosa, ma si colloca anche nello spirito di rispondere positivamente all’obbligo costituzione di “difendere la Patria” sancito nell’art. 52 Cost.

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2. Circa l’asserito difetto di giurisdizione.

Sul punto la risposta è agevole e lineare. Laddove non esistono altre Autorità preposte a definire una controversia, e vi sia un’interesse ad agire, la giurisdizione del G.O. è piena ed incontestabile.

Tale principio è stato fatto proprio anche all’interno della causa che portò alla declaratoria di incostituzionalità della legge elettorale, che ha poi determinato l’illegittima composizione dell’attuale Parlamento.

Anche in quel caso si desumeva la lesione di diritti costituzionali dei ricorrenti, appunto si trattava della sovranità da esercitarsi per tramite il diritto di voto.

Non vi è alcuna distinzione con l’oggetto del presente giudizio che verte sulla lesione dei medesimi diritti costituzionali con l’aggiunta anche della violazione degli artt. 139 Cost. e 287 c.p.

Forse potrà anche stupire che si tenti di fermare l’iter di una riforma costituzionale, ma agli esponenti stupisce molto di più assistere ad un colpo di Stato nel suo pieno svolgimento senza che la collettività ne comprenda appieno le proporzioni e dunque non chieda l’attivazione degli strumenti di difesa che i nostri Padri Costituenti avevano predisposto per impedire il ritorno della dittatura in Italia.

Allora era il fascismo oggi sono i mercati finanziari.

Per quanto sia vera tale affermazione si veda la dichiarazione incredibile, resa solo pochi giorni or sono, dall’attuale Ministro della Giustizia, dichiarazione che gira in un video ovviamente molto diffuso in rete: “Oggi noi stiamo vivendo un enorme conflitto tra democrazia ed economia. Oggi, sostanzialmente, poteri sovranazionali sono in grado di bypassare completamente le democrazie nazionali. I fatti che si determinano a livello sovranazionale, i soggetti che si sono costituiti a livello sovranazionale, spesso non legittimati democraticamente, sono in grado di mettere le democrazie di fronte al fatto compiuto.

Faccio un esempio: la modifica, devo dire abbastanza passata sotto silenzio, della Costituzione per quanto riguarda il tema dell’obbligo del pareggio in bilancio non fu il frutto della discussione nel Paese. Fu il frutto del fatto che a un certo punto la Banca Centrale Europea, più o meno, ora la brutalizzo, disse “o mettete questa clausola nella vostra Costituzione, o altrimenti chiudiamo i rubinetti e non ci sono gli stipendi alla fine del mese”. Io devo dire che è una delle scelte che mi vergogno di più” (Per comodità del Collegio Giudicante si cita uno dei tanti link dove vedere ed ascoltare la dichiarazione – https://youtu.be/FOJWFbuZ1g4).

Tali parole, pronunciate ad una conferenza, dovrebbero suscitare brividi e sconcerto o addirittura repulsione, specialmente se messe a confronto con la relazione preparatoria del Governo al processo di riforma sopra trascritta e che si ripete ivi nuovamente: “Negli ultimi anni il sistema istituzionale si è dovuto confrontare con potenti e repentine trasformazioni, che hanno prodotto rilevanti effetti sui rapporti tra Governo, Parlamento e Autonomie territoriali, incidendo indirettamente sulla stessa forma di Stato e di Governo”.

Questo stato di cose è esattamente ciò di cui parla il Ministro Orlando, uno stato di cose, illecito, che oggi viene reso legittimo ex post con l’intervento sulla Costituzione.

Il procedimento legislativo dunque è sì discrezionale, ma tuttavia tale discrezionalità non si può spingere sino a violare la Costituzione ed i diritti ivi previsti, sui quali vi è piena giurisdizione del G.O.

Altrimenti, se si seguisse l’assunto dell’Avvocatura di Stato, che non è, lo si ribadisce, quello fatto proprio dalla Cassazione nella sentenza n. 8878/14 sul diritto di voto, qualora il Parlamento decidesse di calpestare qualsivoglia diritto costituzionale, ad esempio introducendo la pena di morte, lo potrebbe tranquillamente fare senza che nessuno possa intervenire. Ma così non è.

L’equilibrio dei tre poteri fondamentali dello Stato implica non solo la separazione degli stessi, ma anche il controllo reciproco tra di essi sulla base dei meccanismi previsti nel nostro patto sociale fondante: la Costituzione.

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3. In merito all’asserita carenza di interesse ad agire.

In sostanza sul punto si è già replicato con quanto affermato sopra. L’interesse ad agire si fonda sulla lesione dei diritti inalienabili dei ricorrenti già citati.

Fermo restando che c’è un interesse ulteriore da riconoscere giudizialmente, quello conseguente al dovere di difendere la Patria imposto ad ogni cittadino dall’art. 52 Cost., diritto invocato addirittura dal Presidente Emerito della Corte Costituzionale, ed ex Giudice della stessa, Paolo Maddalena, che insieme a tanti altri grandi ex della Consulta, si è scagliato contro questa riforma spiccatamente eversiva. Quando si parla di modifica surrettizia della forma di Stato si è per definizione nel campo dell’eversione.

Per fare altri normi basta pensare a Gustavo Zagrebelsky ed ad Annibale Marini, che, come fatto anche da questa difesa, ha parlato convintamente di usurpazione del potere politico in corso.

Il periculum in mora è del tutto evidente e, come già anticipato, se la riforma “passasse” non esisterebbero rimedi democratici per sottrarci al mutamento illecito della forma di Stato compiuto ed alla conseguente perdita definitiva della nostra sovranità in favore di quei poteri sovranazionali di cui a ben parlato il Ministro Orlando.

Se l’art. 1 Cost., l’appartenenza al popolo della sovranità sul proprio territorio, non è azionabile in via anticipatoria ex art. 700 c.p.c., non si vede quale altro diritto sarebbe degno di tutela anticipatoria, parliamo del principio più importante della nostra Repubblica, di quello su cui essa si fonda, assieme a quel diritto al lavoro che le regole economiche europee lasciano oggi nelle mani esclusive delle volontà dei mercati finanziari, che normalmente tutto vogliono, tranne che l’interesse pubblico.

Vale la pena replicare anche all’eccezione che il referendum, potendo fermare la deforma, priverebbe i ricorrenti dell’interesse ad agire.

In diritto ciò è falso, il referendum come detto nel ricorso introduttivo, non sana il vulnus originario di legittimità del Parlamento, che giustifica pienamente l’intervento cautelare.

Ma, seriamente parlando, a qualcuno sembra forse che la volontà dei cittadini il 4 dicembre sarà espressa genuinamente?

Leggiamo il quesito su cui gli italiani voteranno: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione, approvato dal Parlamento?”.

Il quesito rispetta il titolo della riforma, ma è ovviamente un falso clamoroso.

Rileggiamo la pag. 1 della relazione preparatoria del Governo dove si evince uno scopo riformatore ben diverso: “l’esigenza di adeguare l’ordinamento interno alla recente evoluzione della governance economica europea e alle relative STRINGENTI regole di bilancio”.

Il quesito dovrebbe dunque essere molto più semplicemente: “gli Italiani vogliono o non vogliono l’austerità finanziaria imposta da Bruxelles attraverso le sue stringenti regole di bilancio?”.

In Grecia furono sinceri nel formulare il quesito sull’austerità ed infatti il Governo perse il referendum e fu costretto a omettere il rispetto del risultato per non abbandonare il progetto europeo. Visto che a pensar male spesso ci si azzecca, pare che in Italia non si sia voluto compiere lo stesso errore, meglio un rassicurante quesito che nulla centra con le decisioni che il popolo dovrà prendere il 4 dicembre.

Ma si venga a dire a noi che il popolo potrà scegliere liberamente, il popolo non è stato informato adeguatamente (e volutamente) per scegliere con cognizione di causa.

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4. Nel merito.

E veniamo finalmente al merito, dove le difese avversarie si basano, come prevedibile, sull’interpretazione, completamente erronea, della sentenza 1/2014 della Corte Costituzionale. L’avversario dimentica anche come la Corte stessa non abbia in alcun modo voce in capitolo sugli effetti delle sue sentenze, che sono disciplinati dall’art. 136 Cost. e non fanno parte delle attribuzioni della Consulta.

L’art. 136 recita: Quando la Corte dichiara la illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Dunque questa difesa potrebbe replicare all’Avvocatura, molto banalmente, che non potrebbe importarci di meno di quanto la Consulta ha scritto nel noto paragrafo 7 della sentenza n. 1/2014. Tale dovrebbe essere anche il ragionamento dell’Ill.mo Collegio adito, che deve prendere solamente atto che una norma dichiarata incostituzionale non può più produrre effetti nell’ordinamento.

Se il Parlamento, composto in violazione, grave ed oggettiva, dei principi di rappresentatività democratica, licenzia la più vasta riforma costituzionale della storia della Repubblica, una riforma che muta, per dichiarazione confessoria del Governo, la forma dello Stato, gli effetti dell’incostituzionalità nell’ordinamento si sono fermati?

Certo che no!

Gli effetti si moltiplicano ogni giorno di più nell’ordinamento.

O si interpreta la sentenza come ha fatto questa difesa, nel senso secondo il quale al Parlamento era concessa la sola attività urgente prima delle nuove elezioni, oppure si deve parlare di “cantonata colossale” presa dalla Corte Costituzionale, “cantonata” che rimarrebbe tuttavia irrilevante alla luce del fatto che, come detto, gli effetti delle sentenze non sono di sua competenza.

Il paragrafo 7 della sentenza n. 1/2014 è dunque solo un obiter dictum.

Resta il fatto, che prima di parlare di “cantonate” da parte della Consulta pare molto più razionale quanto già evidenziato nel ricorso introduttivo da questa difesa, ovvero che in nessuna parte della sentenza si è disposto che le Camere potessero proseguire la propria attività come se nulla fosse accaduto o tanto meno potessero licenziare la più vasta riforma costituzionale della storia repubblicana.

La Corte infatti, nella sentenza, fa semplicemente l’esempio (non certo intendendo la parola esempio nel senso strumentale che controparte vuole dare alla parola) della prorogatio ex art. 61 Cost. e quello della fattispecie inerente alla riconvocazione delle Camere, anche se già sciolte, per l’approvazione di decreti legge, ex art. 77 comma II Cost. In ambedue i casi citati le Camere proseguono un’attività legislativa per il principio della indefettibilità dell’organo, ma solo quella ordinaria, per la prosecuzione regolare del funzionamento dello Stato, e solo per un tempo considerato necessario: nel primo esempio, alla sostituzione con le nuove Camere elette, nel secondo, all’approvazione di un atto legislativo straordinario, indifferibile ed urgente come l’eventuale conversione in legge di un decreto legge.

La ratio è pertanto chiara: la continuazione di un organo la cui composizione è dichiarata illegittima può essere ammessa, ma solo per il tempo strettamente necessario alla sua sostituzione e per attività ordinaria o indefettibile. Una riforma costituzionale di ampia portata come quella compiuta da questo Parlamento non rientra certo in questi termini, in quanto non può dirsi certo espletamento di un’attività ordinaria e ancor meno un’azione urgente ed indefettibile; al contrario una riforma costituzionale ha bisogno di meditazione ed esame approfondito (come ci dimostrano gli atti della nostra Costituente) e soprattutto di un organo che la approvi nel pieno di una legittimazione democratica, trattandosi di intervenire sulle leggi fondanti lo Stato ed il suo funzionamento.

Una riforma Costituzionale non si fa per le pressioni a cui il Paese è esposto, come avvenuto secondo il racconto di Orlando nel caso del pareggio in bilancio, una norma demenziale anche dal punto di vista macroeconomico imposta da poteri sovranazionali, che hanno come obiettivo smantellare gli Stati e le democrazie che vedono come duri ostacoli al proprio potere (non a caso fu JP Morgan la prima a chiedere di liquidare le Costituzioni del Sud Europa poiché troppo socialiste e protettive verso i lavoratori nel noto rapporto del maggio 2013).

La Carta del 48 è invece nata da un Parlamento eletto a suffragio universale e con il sistema proporzionale puro, ben altri criteri rispetto alla deforma posta oggi in essere per asservirci all’UE.

D’altra parte la stessa Corte, nella sentenza 1/14, suggerisce che le elezioni potrebbero essere svolte, anche subito, con la semplice espunzione delle parti dichiarate incostituzionali, facendo capire che appunto nulla osterebbe, ed anzi sarebbe corretto procedere a nuove elezioni in tempi rapidi e sanare l’attuale gravissimo vulnus nella rappresentanza.

Ciò è anche il portato della già citata sentenza della Cassazione 8878/14 che, rifiutando di pronunciare l’allora richiesta (dall’avvocatura dello Stato) dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ragione della sentenza della Corte Costituzionale 1/2014, al contrario accertava la lesione del diritto di voto dei ricorrenti e appellandosi proprio alla “precisazione della Corte costituzionale, la quale ha osservato che le elezioni svolte costituiscono “un fatto concluso” idoneo a giustificare che i rapporti sorti nel vigore della legge annullata “rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida” in quanto “esauriti”” statuiva che proprio la Corte Costituzionale “dimostra che la tutela riconosciuta dall’ordinamento ai ricorrenti elettori, oltre all’accertamento per il passato della lesione subita e del diritto al rimborso delle spese sostenute per conseguire tale risultato processuale (v. il successivo p. 7), è quella, pienamente satisfattiva, della riparazione in forma specifica per effetto della sentenza costituzionale che ha ripristinato la legalità costituzionale, potendo essi, a decorrere dal 13 gennaio 2014 ed attualmente, esercitare il diritto di voto secondo i precetti costituzionali.”.

Ma se la riforma passerà, come già detto ciò non avverrà più poiché il popolo italiano perderà la sovranità sul suo territorio, ma d’altronde allora la Cassazione non avrebbe certamente mai immaginato il mancato scioglimento delle Camere.

* * *

Con ciò si insiste nelle rassegnate conclusioni con la consapevolezza che questa causa, a costo di sembrare presuntuosi, segna certamente una delle tappe più importanti della storia della Repubblica, si misureranno le reali capacità dell’ordinamento concepito dai Padri Costituenti di difendere l’Italia dall’avvento di una nuova dittatura. Oggi è quel momento, oggi è il momento di vedere se il potere Giudiziario è in grado di fermare un esecutivo asservito ai poteri economici sovranazionali.

Si produce:

doc. 3 – pag. 1 relazione preparatoria al progetto di riforma.

Con profonda osservanza.

Roma, 20 ottobre 2016

Avv. Marco Mori


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