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Disoccupati involontari: la Costituzione impone la vostra assistenza illimitata! Rivendicate i vostri diritti!

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thdisoccup

La causa promossa innanzi al Tribunale di Genova, per far accertare il diritto di rango costituzionale di ogni disoccupato ad avere assistenza economica e materiale dalla Repubblica fino alla fine della situazione di difficoltà, prosegue. Il Tribunale di Genova alla prima udienza ha dato termini per la redazione delle memorie difensive di legge.

Vi propongo la prima memoria che già inquadra e specifica la fattispecie. Ricordo che l’Ordine degli Avvocati di Genova ha riconosciuto il gratuito patrocinio al disoccupato protagonista di questa iniziativa, ovvero è lo Stato a pagare le spese legali. Il patrocinio è stato riconosciuto poiché la causa pare, nella sua costruzione giuridica, fondata.

Dunque esiste qualcosa di meglio del reddito di cittadinanza, ma l’ignoranza costituzionale diffusa non consente ai cittadini di saperlo. La politica sul punto ha gravi colpe, a mio avviso censurabili anche in sede penale, visto che la piena applicazione dell’art. 38 Cost., che si può estendere anche ai lavoratori autonomi, eliminerebbe la tragedia dei suicidi dovuti alla crisi.

Ecco la memoria:

TRIBUNALE CIVILE DI GENOVA

MEMORIA EX ART. 183 COMMA 6 N. 1 C.P.C.

RG 715/16 – DR. SPERA – udienza del 13/09/15

Nell’interesse di

**********

-attore-

Avv. Marco Mori

CONTRO

Presidenza del Consiglio

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

-convenuta-

Avv. ********

* * * * *

Letta e contestata integralmente la comparsa di costituzione e risposta avversaria e richiamate tutte le difese in atti ed a verbale, si osserva quanto segue.

* * *

– Sull’ammissibilità del diritto fatto valere.

La lesione di un diritto di rango costituzionale, non altrimenti tutelabile, rientra certamente nella competenza del G.O.

Non vi possono essere dubbi in merito, come confermato anche dalla causa che è diventata la prima di questo genere, ovvero quella che ha portato alla declaratoria di incostituzionalità della legge elettorale e conclusasi con la pronuncia n. 8878/14 della Corte di Cassazione.

In tale frangente è stato riconosciuto il diritto a vedere accertata la lesione di un diritto di rango costituzionale, nella specie il diritto di voto.

La questione dunque è francamente superata e pertanto occorre addivenire al merito della presente vertenza.

-In merito alla violazione dell’art. 38 Cost.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di (omissis…) disoccupazione involontaria”, questo è il disposto dell’art. 38 Cost.

Non è fatta alcuna previsione circa la durata massima di assistenza ad un disoccupato involontario. Se un cittadino si trova in tale condizione l’assistenza deve essere illimitata.

La norma è tanto chiara che lo stesso Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, ha riconosciuto, nel concedere il gratuito patrocinio, il fumus boni iuris della domanda avanzata dall’esponente.

La previsione costituzionale ha una chiara portata precettiva, essendo un obbligo diretto ed immediato a cui la Repubblica non può sfuggire. A differenza della vertenza già citata, quella circa la lesione del diritto di voto, neppure pare necessario un passaggio nanti alla Corte Costituzionale.

E’ l’art. 38 Cost. la fonte dell’obbligazione e dalla violazione di tale obbligo segue una responsabilità giuridica in capo ai convenuti giusto il combinato disposto degli artt. 89 e 2043 c.c., che impone una tutela risarcitoria sia sotto il profilo patrimoniale che non patrimoniale.

La condotta omissiva della Repubblica è evidente laddove non ha dato attuazione al precetto costituzionale.

Non aderendo a tale assunto, anche se non si vede il perché, il giudizio andrebbe sospeso per far accertare alla Corte Costituzionale la clamorosa incostituzionalità di tutte le norme che impongono un limite temporale per la tutela dei disoccupati involontari ovvero proprio la normativa citata dall’avvocatura (L. n. 92/2012, n. 183/14, D.Lgs 22/2015).

-in merito alla solvibilità di uno Stato.

Vale per mero tuziorismo difensivo significare al Giudicante che uno Stato, se è tale, è sempre per definizione solvibile non avendo alcun limite quantitativo nell’emissione di moneta.

Sul punto questa difesa allo stato non intende dilungarsi in lunghe spiegazioni essendo ampiamente sufficiente rammentare in proposito quanto recentemente dichiarato anche dall’ex Presidente della Corte Costituzionale, certamente più autorevole di chi scrive, Gustavo Zagrebelsky:

Si parla di fallimento dello Stato come di cosa ovvia.

Oggi, è “quasi” toccato ai Greci, domani chissà. È un concetto sconvolgente, che contraddice le categorie del diritto pubblico formatesi intorno all’idea dello Stato. Esso poteva contrarre debiti che doveva onorare. Ma poteva farlo secondo la sostenibilità dei suoi conti. Non era un contraente come tutti gli altri. Incorreva, sì, in crisi finanziarie che lo mettevano in difficoltà. Ma aveva, per definizione, il diritto all’ultima parola. Poteva, ad esempio, aumentare il prelievo fiscale, ridurre o “consolidare” il debito, oppure stampare carta moneta: la zecca era organo vitale dello Stato, tanto quanto l’esercito. Come tutte le costruzioni umane, anche questa poteva disintegrarsi e venire alla fine. Era il “dio in terra”, ma pur sempre un “dio mortale”, secondo l’espressione di Thomas Hobbes. Tuttavia, le ragioni della sua morte erano tutte di diritto pubblico: lotte intestine, o sconfitte in guerra. Non erano ragioni di diritto commerciale, cioè di diritto privato.

Se oggi diciamo che lo Stato può fallire, è perché il suo attributo fondamentale — la sovranità — è venuto a mancare. Di fronte a lui si erge un potere che non solo lo può condizionare, ma lo può spodestare. Lo Stato china la testa di fronte a una nuova sovranità, la sovranità dei creditori”.

Credo che più chiari di così non si potesse essere.

Lo Stato non ha alcuna “scusa” per non assistere i disoccupati involontari, è solo una scelta deliberata.

* * *

Per le ragioni suesposte si rassegnano a giustizia le già rassegnate conclusioni.

Con osservanza.

Rapallo, 8 giugno 2016

* * * *

Avv. Marco Mori – blog scenarieconomici – Alternativa per l’Italia, autore de “Il tramonto della democrazia – analisi giuridica della genesi di una dittatura europea”.


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