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DA LEGGERE! – La “deforma” costituzionale, parte quarta, il nuovo art. 59

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thriformacost

Quarta puntata del mio “speciale” di commento, articolo per articolo, della deforma licenziata da un Parlamento composto in “violazione dei principi di rappresentatività democratica”, come sentenziato dalla troppo spesso dimenticata Corte di Cassazione, sentenza n. 8878/14.

L’attuale testo dell’art. 59 Cost. recita:

“E’ senatore di diritto ed a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scintifico, artistico e letterario”

La nuova norma invece così la emenda (in grassetto l’aggiunta):

“E’ senatore di diritto ed a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati”.

Gli ex Presidenti della Repubblica, anche con la riforma, continuano ad essere Senatori a vita, nulla cambia sul punto. Restano anche i cinque Senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica in carica, l’unica novità è che il loro mandato scadrà dopo sette anni. Anche su questo punto la logica della riforma non è certo quella del risparmio.

La presenza dei cinque Senatori “Presidenziali”, data la chiara collocazione politica che ha il Presidente della Repubblica nel post “porcellum”, e data quella che conserverà con la riforma costituzionale (rimarrà sempre un Presidente espressione della maggioranza o comunque fortemente vicino alla maggioranza), saranno una spalla ulteriore per il governo di turno.

Viste le disposizioni finali, ad oggi ci teniamo i Senatori già nominati, che rimarranno vincolati alle precedenti norme, ovvero saranno sempre Senatori per tutta la durata della loro vita e conserveranno i relativi privilegi. Solo a seguito della loro morte il PdR potrà iniziare a nominare i sostituti, sempre nel massimo complessivo dei cinque membri.

Precisamente così recitano le disposizioni finali della “deforma” sul punto: “5. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dall’articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni gia’ vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Insomma dovremo ad esempio tenerci Mario Monti, evidentemente nominato per alti meriti nella tutela della finanza speculativa a danno della democrazie, fino a quando “madre natura” non svolgerà il suo compito.

Vi aspetto per il prossimo commento, quello sul nuovo art. 60.

Avv. Marco Mori, blog scenarieconomici – Alternativa per l’Italia. Autore de “Il tramonto della democrazia – analisi giuridica della genesi di una dittatura europea” disponibile on line su ibs.it


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