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CAPIRE L’UNIONE EUROPEA. IL TRATTATO DI LISBONA. (DI Luca Tibaldi)

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Il “Trattato di Lisbona” è uno dei pochi elementi costitutivi dell’attuale assetto europeo che praticamente tutti hanno quantomeno sentito nominare, spesso con giudizi assolutamente negativi.

Ma che cos’è? Come è nato? Ecco, cerchiamo di fare una semplice analisi, una breve disamina su questo trattato aggiungendo le dichiarazioni dei suoi stessi creatori. Tranquilli, non andiamo a spulciare ogni singolo articolo, semplicemente perchè è praticamente impossibile da fare.

Dunque, innanzitutto il Trattato di Lisbona non è qualcosa di “nuovo”, non è il primo tentativo di introdurre le sue norme.

Nel 2002, la cosiddetta “Assemblea per il futuro dell’Europa”, guidata dall’ex presidente francese Valery Giscard d’Estaing (e con Giuliano Amato come vicepresidente), cominciò a redigere quella che poi sarebbe diventata nota come “Costituzione Europea”. La prima versione di tale documento fu presentata ad un vertice europeo nel giugno 2003 e fu adottata nel giugno 2004.

Perché allora oggi non si sente parlare di questa Costituzione? Semplice, perché a due popoli venne concesso di scegliere, tramite referendum, se “accettare” o meno questo presunto testo costituzionale.

Inutile dire che nel maggio 2005 i francesi, e nei due mesi dopo gli olandesi bocciarono categoricamente questo testo.

Gli unici due popoli a cui fu concesso di scegliere… la bocciarono.

Chissà come mai…

Quindi? Tutto finito? In teoria, visto che i politici hanno verificato la contrarierà popolare, non se ne dovrebbe più parlare, giusto?

Ma manco per niente! Siamo nell’Unione Europea. Qui con la volontà popolare si lucidano le natiche!

Nel gennaio del 2007 la presidenza dell’Unione Europea passò alla Germania di Angela Merkel.

Solo due mesi dopo fu adottata la cosiddetta “Dichiarazione di Berlino”, con la quale i leader si sarebbero dovuti impegnare a trovare un accordo su un nuovo testo europeo che potesse riprendere le idee della Costituzione Europea, da creare prima delle elezioni europee del 2009.

Superfluo è aggiungere che il massimo sostenitore, insieme alla Merkel, di questo nuovo testo fu il primo ministro italiano, un tale Romano Prodi.

Il nuovo documento fu chiamato “Trattato di Lisbona”, e fu pubblicato il 4 giugno 2007, firmato il 13 dicembre 2007 nel monastero di Jeronimos a Lisbona, e entrato in vigore il 1 dicembre 2009.

Bene. Perché sono passato dalla Costituzione Europea al trattato di Lisbona? Semplice. Lasciamo che a parlare siano gli esperti.

1) Openeurope è il più grande think tank euroscettico, e dopo un approfondita analisi del Trattato di Lisbona dimostrò come il 96% degli articoli di tale documento siano sostanzialmente identici a quelli della bocciata Costituzione Europea.

2) Giuliano Amato, 21/02/2007: “La buona cosa nel non chiamarlo Costituzione è che nessuno può pretendere un referendum”.

3) Angela Merkel, 27/06/2007: “La sostanza della Costituzione è mantenuta. Questo è un fatto”.

4) Valery Giscard d’Estaing, 14/06/2007: “L’opinione pubblica sarà portata ad approvare delle proposte che non conosce e che noi non osiamo nemmeno pubblicare. Tutte le proposte precedenti sono nel nuovo trattato, ma nascoste o mascherate in qualche modo”.

5) Dermot Ahern, ministro esteri irlandese, 25/06/2007: “La sostanza di quello che fu accordato nel 2004 è stata mantenuta. Quello che se n’è andato è il termine Costituzione”.

6) Garret Fitzgerald, ex P.M. irlandese, 30/06/2007: “L’incomprensibilità virtuale ha rimpiazzato la semplicità quale approccio centrale della riforma dell’UE. I cambiamenti proposti sono uno specchio per le allodole e non hanno nessun effetto pratico. Sono stati fatti per fare in modo che i cambiamenti possano essere ratificati dal parlamento e non debbano essere ratificati tramite referendum”.

7) Giuliano Amato, 12/07/2007: “Essi decisero che il documento avrebbe dovuto essere illeggibile. Se è illeggibile, non è costituzionale. Più o meno così era percepito… Immaginate il Primo Ministro britannico che per esempio si permette di andare alla Camera dei Comuni e dire “Vedete, è assolutamente illeggibile, è un tipico trattato di Bruxelles, niente di nuovo, quindi non c’è bisogno di un referendum”. Se fosse possibile comprenderlo a prima vista, ci potrebbero essere delle ragioni per un referendum perché c’è qualcosa di nuovo”.

8) Nicolas Sarkozy, 14/11/2007: “La Francia era il primo dei Paesi a votare NO. Questo si ripeterebbe in tutti gli stati membri se ci fosse un referendum. Esiste un abisso tra il popolo e i governi. Un referendum, a questo punto, metterebbe in pericolo l’Europa. Non ci sarà nessun trattato se in Francia si tenesse un referendum, il quale sarebbe seguito da un altro nel Regno Unito”.

9) L’unico Paese a cui fu concesso, per diritto costituzionale, di votare tramite referendum, fu l’Irlanda. Ovviamente, nel 2008 vinse il NO al 53%.

Ora notate il disprezzo. Il 13 giugno del 2008 “Repubblica” titolava:

“Trattato di Lisbona, NO irlandese. Barroso: si vada avanti lo stesso. Già approvato da 18 Paesi, procediamo. Merkel e Sarkozy: procedere. Juncker: non potrà entrare in vigore nel 2009. Millband: Londra andrà avanti con la ratifica”.

Un anno dopo, dopo indottrinamento, disinformazione e terrorismo mediatico, l’Irlanda tornò a votare. Vinse il Sì.

Titolo “Corriere della Sera”, 3/10/2009:

“Trattato di Lisbona, l’Irlanda vota SI’. Il premier Cowen: Un buon giorno per noi e per l’Europa. Soddisfazione di Barroso”.

Bene. Se queste sono le premesse potete ben immaginare dove stiamo andando a parare.

Ma ora cerchiamo di analizzare alcuni articoli. Non sono molti, tranquilli, ma sono quelli veramente fondamentali per capire le intenzioni di questo trattato.

Allora, innanzitutto… COS’È il Trattato di Lisbona?

È un documento formato da migliaia di emendamenti a centinaia di regole già esistenti per un totale di circa 2800 pagine di impossibile comprensione per una persona mediamente istruita.

Tali modifiche ed emendamenti riguardano, soprattutto, il Trattato dell’Unione Europea (TUE), il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e il Trattato di Nizza.

Il punto di partenza per capire il tutto è questo: praticamente ogni articolo, con annessi e protocolli, assume un valore sovranazionale. Cioè, “vale” più delle leggi nazionali.

Dichiarazione 17: “La conferenza ricorda che, per giurisprudenza costante della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, i trattati e il diritto adottato dall’UE sulla base dei trattati PREVALGONO SUL DIRITTO DEGLI STATI MEMBRI alle condizioni stabilite dalla summenzionata giurisprudenza”.

E già qui potremmo fermarci e concludere il discorso. Il Parlamento Italiano potrebbe essere composto da spaventapasseri, caffettiere o giocattoli e non cambierebbe niente, in quanto esso non ha più il monopolio dell’attività legislativa primaria.

Il Parlamento Italiano non ha poteri. È del tutto inutile.

 

Per concludere, osserviamo ancora una serie di articoli che ben chiariscono chi detiene il potere nell’UE e quali siano i ruoli di tre organi molto conosciuti anche dall’opinione pubblica, cioè la Commissione Europea, il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo.

Articolo 14: “Il Parlamento Europeo (l’unico eletto dai cittadini) esercita, CONGIUNTAMENTE al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il Presidente della Commissione”.

Qui potremmo già osservare come nemmeno il Parlamento Europeo abbia il monopolio dell’attività legislativa, in quando esercita, almeno di nome, tale potere insieme al Consiglio Europeo. Pertanto, ripeto, non ha il monopolio dell’attività legislativa.

Articolo 15: “Il Consiglio Europeo è composto dai capi di Stato o di Governo degli stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione”.

Articolo 16: “Il Consiglio esercita, CONGIUNTAMENTE al Parlamento Europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite dai trattati. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto”.

Ora arriviamo al bello.

Articolo 17: “La Commissione promuove l’interesse generale dell’Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull’applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati.

Vigila sull’applicazione del diritto dell’Unione sotto il controllo della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi.

Esercita funzioni di coordinamento, ESECUZIONE e GESTIONE, alle condizioni stabilite dai trattati (cioè il POTERE ESECUTIVO, nda).

Un ATTO LEGISLATIVO dell’Unione PUO’ ESSERE ADOTTATO SOLO SU PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, salvo che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se i trattati lo prevedono (cioè la Commissione possiede anche il potere di iniziativa legislativa, cioè l’origine del POTERE LEGISLATIVO).

I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e TRA PERSONALITA’ CHE OFFRONO TUTTE LE GARANZIE DI INDIPENDENZA”.

 

Cioè, in Europa abbiamo un unico soggetto che stravolge le più basilari regole strutturali democratiche. Abbiamo un unico soggetto che esercita il potere esecutivo e ha l’esclusiva iniziativa legislativa… ed è formato da persone indipendenti!?!?

Prerogativa della democrazia rappresentativa è che chi esercita un qualsiasi tipo di potere debba confrontarsi quotidianamente con l’opinione pubblica, con le altre istituzioni, con associazioni, sindacati, gruppi sociali. E questi, invece, pur avendo un tale, spropositato potere, devono essere indipendenti!?

Proseguiamo.

Articolo 19: “La Corte di Giustizia dell’Unione Europea comprende la Corte di Giustizia, il Tribunale e i Tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione dei trattati (POTERE GIUDIZIARIO, nda).

La Corte di Giustizia è composta da un giudice per stato membro. È assistita da avvocati generali.

Il Tribunale è composto da almeno un giudice per stato membro. I giudici e gli avvocati generali della Corte di Giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articolo 253 e 254 del Trattati sul Funzionamento dell’Unione Europea.

Sono NOMINATI di COMUNE ACCORDO dai governi degli stati membri per sei anni”.

Ricapitolando:

-Il potere esecutivo spetta alla Commissione Europea.

-L’iniziativa di legislazione spetta alla Commissione Europea, mentre il processo legislativo passa tra Parlamento Europeo e Consiglio Europeo.

-Il potere giudiziario è esercitato dalla Corte di Giustizia, formata da giudici e avvocati nominati dai governi.

Aggiungiamo inoltre che il Parlamento Europeo è un parlamento in cui, per la disomogeneità linguistica, culturale e la mancanza di raggruppamenti politici stabili, si fatica a raggiungere la maggiornza, sebbene gli si richieda sempre la maggioranza assoluta dei membri per le votazioni.

Io trovo tutto questo di una gravità disarmante.

Non siete d’accordo? Bene, lasciamo come commento finale uno che di queste cose sicuramente ne capisce più di me. Herman Van Rompuy, ex presidente del Consiglio Europeo, 23/04/2014:

 

“C’è sempre stata scarsa partecipazione alle elezioni europee, dal 1979 ad oggi, ben prima della crisi finanziaria e dell’eurocrisi.

I cittadini non erano così interessati perché queste cose non hanno alcuna influenza sul loro quotidiano. Oggi è diverso.

Sì, l’Europa cambia il nostro quotidiano. E naturalmente il Parlamento Europeo svolge un ruolo importante.

Ma i cittadini sanno anche che LE GRANDI DECISIONI NON AVVENGONO SOLO IN PARLAMENTO, ma anche altrove. NEL CONSIGLIO D’EUROPA, SOTTO I CAPI DI STATO E DI GOVERNO.

AL CITTADINO È MOLTO CHIARA QUESTA DIFFERENZA, TRA IL PARLAMENTO EUROPEO E COLORO CHE VERAMENTE DECIDONO”.

Ipse dixit.

Luca Tibaldi


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